usucapione-terreno-agricolo

USUCAPIONE DEI TERRENI AGRICOLI: PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI E REQUISITI PER L’ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETÀ

L’usucapione dei terreni agricoli rappresenta un istituto giuridico di particolare rilevanza nel diritto civile italiano, caratterizzato da specifiche peculiarità rispetto all’usucapione ordinaria e da una ricca elaborazione giurisprudenziale che ne ha definito i contorni applicativi. La recente giurisprudenza di merito offre importanti chiarimenti sui requisiti necessari per il perfezionamento dell’acquisizione della proprietà per usucapione dei fondi rustici.

Il quadro normativo di riferimento

L’usucapione dei terreni agricoli trova la sua disciplina principale nell’articolo 1158 del codice civile, che stabilisce che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni“.

Tuttavia, per i fondi rustici assume particolare rilevanza l’articolo 1159-bis del codice civile, che prevede un regime speciale per la piccola proprietà rurale, stabilendo che “la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni“.

I requisiti del possesso ad usucapionem

La giurisprudenza ha consolidato i principi secondo cui l’usucapione dei terreni agricoli richiede la presenza di due elementi fondamentali: il corpus possessionis e l’animus possidendi. Come chiarito dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 505 del 2025, “l’usucapione ordinaria di terreni agricoli si perfeziona quando il possessore esercita sulla res un comportamento materiale continuo ed ininterrotto per il ventennio prescritto, accompagnato dall’animus possidendi che si manifesta attraverso l’intenzione resa palese di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà“.

L’elemento materiale del possesso

L’elemento materiale del possesso deve manifestarsi attraverso attività concrete e specifiche. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza n. 66 del 2025 ha precisato che “il possesso ad usucapionem si configura attraverso attività concrete e specifiche quali la coltivazione e l’appropriazione dei relativi frutti, la recinzione del terreno, la custodia all’interno del fondo di beni di proprietà del possessore, l’utilizzo del terreno quale luogo di ricovero delle macchine agricole, la realizzazione di strutture e ripari“.

Il Tribunale di Lanusei con sentenza n. 48 del 2025 ha ulteriormente specificato che “per i terreni agricoli, costituiscono atti di possesso idonei all’usucapione la coltivazione continuativa del fondo, la raccolta dei frutti, la pulizia periodica da sterpaglie ed erbacce, la cura e potatura delle piante presenti, l’utilizzo per pascolo del bestiame, nonché la realizzazione e manutenzione di recinzioni perimetrali“.

L’elemento soggettivo: l’animus possidendi

L’animus possidendi non richiede la convinzione di essere proprietario, ma la volontà di comportarsi come tale. Come evidenziato dal Tribunale di Ferrara con sentenza n. 17 del 2025, “il possesso utile ai fini dell’usucapione può essere esercitato anche indirettamente attraverso soggetti terzi, quali società agricole costituite dal possessore stesso, purché il conferimento del bene in godimento alla società avvenga quando il ventennio si sia già compiuto“.

La continuità del possesso

La continuità del possesso rappresenta un requisito essenziale per l’usucapione. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 88 del 2025 ha precisato che “l’usucapione di terreni agricoli si perfeziona quando il possessore dimostra di aver tenuto per oltre venti anni un comportamento continuo e non interrotto che attesti in modo inequivoco l’intenzione di esercitare un potere sui beni immobili corrispondente a quello del proprietario“.

La continuità può beneficiare della presunzione di cui all’articolo 1142 del codice civile, secondo cui il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio.

L’interruzione dell’usucapione

L’articolo 1167 del codice civile disciplina l’interruzione dell’usucapione per perdita di possesso, stabilendo che “l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno“.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che “non può riconoscersi efficacia interruttiva se non ad atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero ad atti giudiziali diretti a ottenere ope iudicis la privazione del possesso, risultando inefficaci le semplici diffide e contestazioni“.

I vizi del possesso

L’articolo 1163 del codice civile stabilisce che “il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata“.

Come chiarito dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 3668 del 2024, “è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all’acquisto del possesso; a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente“.

La violenza può manifestarsi sia in forma fisica che morale, mentre la clandestinità si configura quando il possesso viene acquisito in modo occulto, sottraendolo alla conoscenza dell’interessato.

L’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale

L’usucapione speciale prevista dall’articolo 1159-bis assume particolare rilevanza per i terreni agricoli. Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 542 del 2025 ha precisato che “l’usucapione dei fondi rustici si perfeziona mediante il possesso continuato per quindici anni, caratterizzato da un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco accompagnato dall’animus rem sibi habendi“.

La prova dell’usucapione

La prova dell’usucapione può essere fornita con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale. Il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 390 del 2025 ha evidenziato che “quando il proprietario risultante dai registri immobiliari sia deceduto da oltre quarant’anni senza che alcun erede si sia mai interessato alla successione, tale circostanza costituisce elemento rafforzativo della sussistenza del possesso ad usucapionem“.

Considerazioni conclusive

L’usucapione dei terreni agricoli rappresenta un istituto complesso che richiede la rigorosa dimostrazione di tutti i requisiti previsti dalla legge. La giurisprudenza più recente conferma un approccio rigoroso nell’accertamento dei presupposti, con particolare attenzione alla necessità di dimostrare non solo la coltivazione del fondo, ma anche l’esercizio di una vera e propria signoria esclusiva sul bene.

La recinzione del terreno assume un valore probatorio privilegiato quale manifestazione inequivocabile dell’animus possidendi, mentre la mera coltivazione, pur costituendo elemento importante, non è di per sé sufficiente per dimostrare il possesso uti dominus.

L’evoluzione giurisprudenziale evidenzia l’esigenza di un attento bilanciamento tra la funzione sociale dell’usucapione, volta a favorire l’utilizzazione produttiva dei terreni abbandonati, e la tutela dei diritti dei proprietari, richiedendo una prova rigorosa e circostanziata dell’effettivo esercizio del possesso qualificato per l’intero periodo previsto dalla legge.

Avv. Francesco Longo

Torna in alto