Annullamento del matrimonio religioso

Lo Studio Legale Longo si occupa, sin dal 1996, dell’annullamento del matrimonio religioso.

L’ Avvocato Lucio G. Longo, infatti, ha conseguito la Licenza in diritto Canonico presso l’Università Pontificia Lateranense di Roma nonché il Dottorato in Diritto Canonico nel 1998 con votazione “Summa cum Laude”. Da qui l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale Ecclesiastico di Bari, per l’annullamento religioso del matrimonio.

Il matrimonio religioso, una volta dichiarato nullo,  è come se non fosse mai esistito, per la Chiesa, sin dal suo sorgere. Tanto, può valere anche in sede civile tramite un apposito procedimento da svolgersi presso la Corte d’Appello, finalizzato a far dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica anche nello Stato Italiano.

Per l’annullamento del matrimonio concordatario e, cioè, celebrato in Chiesa e trascritto nei registri di Stato Civile, è competente, salvo eccezioni, il Tribunale Ecclesiastico della Regione ove si sono svolte le nozze.

I motivi che determinano l’annullamento del matrimonio religioso sono diversi:
  • Mancanza del consenso al matrimonio da parte di uno od entrambi i coniugi, compresa la riserva mentale e la simulazione. Tanto si verifica quando i coniugi prima delle nozze, escludono la totalità del consenso o una proprietà essenziale del matrimonio; come pure quando vogliono sottrarsi ai doveri che lo stesso comporta o, infine, quando uno o l’altro coniuge, per debolezze mentali, non sono in grado di assumere e/o adempiere agli obblighi coniugali.
  • Esempi di cause di nullità del matrimonio religioso possono essere: l’esclusione della fedeltà, della procreazione e indissolubilità del matrimonio. Ad esempio, una donna che contrae matrimonio ma non vuole avere figli, oppure l’uomo che si sposa con l’intenzione di tradire la moglie oppure di divorziare in qualsiasi momento, specie ove il matrimonio non risponda alle sue speranze.
  • Mancata consumazione del matrimonio, quando i coniugi non hanno avuto un rapporto sessuale completo.
  • Violenza fisica o morale da parte di un coniuge verso l’altro.
  • Impotenza sessuale di uno dei coniugi.
  • Errore sulla persona del coniuge, che può ricadere su una qualità di uno dei due oppure sulla persona del coniuge e, tanto,  può verificarsi se un matrimonio viene celebrato per procura. Ad esempio Tizio sposa Caia convinto che lei sia un medico mentre in realtà non è neanche laureata. Oppure, Mevia che risiede all’estero, in presenza di gravi motivi, contrae un matrimonio per procura, sposando Caio anziché Sempronio.
  • Dolo che si concretizza quasi sempre in artifizi e raggiri con i quali si induce l’altro coniuge a contrarre le nozze.
  • Canone 1095 n. 1, 2 e 3; si tratta di incapacità ad assumere ed attuare i diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio, come nel caso della condizione definita mammismo, spesso ricorrente e che si ha quando uno dei coniugi non riesce a staccarsi da uno o da entrambi i genitori, così impedendo una vera autonomia di vita e di amore coniugale.
Fase processuale

Per quanto attiene, invece, alla fase processuale, non esiste un annullamento congiunto, ma un coniuge o entrambi possono chiedere la nullità del matrimonio tramite un proprio Patrono con un atto introduttivo che viene definito “libello”. Il libello deve contenere sommariamente un riepilogo della vita pre-coniugale e coniugale ed i vizi per i quali si ritiene nullo il matrimonio. Va presentato presso il Tribunale competente. Successivamente, il Vicario Giudiziale, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica l’ammissibilità del Libello ed in caso positivo designa il Collegio composto da tre Giudici, di cui uno avente la qualità di Ponente (equivalente al Giudice Istruttore nel processo civile), nomina il Difensore del Vincolo e, quindi, dà luogo allo svolgimento della causa. È consuetudine ascoltare i genitori di entrambi i coniugi e almeno quattro o cinque testimoni.

Con l’annullamento del matrimonio si perde lo status di coniuge, sotto il profilo squisitamente religioso e, tanto, con effetto ex tunc, ovvero dalla data in cui è stato celebrato. Come detto, rimane valido il matrimonio civile che si può cancellare con il procedimento di delibazione innanzi alla Corte d’Appello competente, laddove ammissibile.

Non sono di impedimento, all’annullamento del matrimonio religioso, né una separazione, né un divorzio anche, anche se passati in giudicato, qualora sussista una delle cause previste dal Codice di Diritto Canonico.

I figli nati, concepiti, riconosciuti e adottati durante un matrimonio dichiarato nullo non subiscono alcuna modifica nella loro situazione giuridica: mantengono cioè tutti i diritti e tutti i doveri nei confronti dei due genitori, sia rispetto al passato che al futuro.

 
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