L’art. 13 c. 8 della L. n. 257/92 (come modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. 169/1993, convertito in L. n. 271/1993) attribuiva ai lavoratori che avessero subito una prolungata esposizione all’amianto (per più di 10 anni) un beneficio previdenziale consistente nella rivalutazione contributiva del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5 al fine della prestazione pensionistica. Tale disciplina, veniva tuttavia innovata dall’art. 47 del D.L. 30.09.2003 n. 269 come modificato dalla L. di conversione 24.11.2003 n. 326.
La norma, ha stabilito che: “A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime… Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno…La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall’INAIL. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le richiamate nuove disposizioni hanno fortemente innovato la disciplina ex art. 13 c. 8 L. 257/1992; in particolare, in relazione all’oggetto della prestazione previdenziale (il coefficiente di rivalutazione dei contributi diminuisce da 1,5 a 1,25 e la rivalutazione incide sulla misura della pensione, ma non più sui requisiti per conseguirla), in relazione ai requisiti per ottenere il beneficio (periodo non inferiore a 10 anni – non più ultradecennale – di esposizione all’amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 ff/l come valore medio su otto ore al giorno) ed infine in relazione al procedimento amministrativo prevedendo una domanda da presentare all’INAIL entro un termine di decadenza.
Peraltro, a rendere certo il discrimen, ratione temporis, delle due discipline il legislatore interveniva con l’art. 3 c. 132 della L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per l’anno 2004) stabilendo che: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.
In altri termini, l’art. 3, co. 132, legge 27 dicembre 2003, n. 299, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dall’art. 47 D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, interveniva per garantire le previgenti disposizioni di cui alla legge n. 257/1992: “In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL…” .
Peraltro, per la categoria di lavoratori sopra individuati, il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all’art. 47, comma 5, individuava anche un termine ultimo di presentazione della domanda all’INAIL al 15.06.2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore”: “5.I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.