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CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI SANITARI: NATURA FIDUCIARIA E TUTELA CAUTELARE

La recente pronuncia del Tribunale di Lecce offre un’importante occasione per analizzare i principi consolidati in materia di conferimento di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, con particolare riferimento alla natura non concorsuale della procedura e ai presupposti per la tutela cautelare ex articolo 700 del codice di procedura civile.

La natura non concorsuale della procedura

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’orientamento secondo cui la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle aziende sanitarie non ha carattere concorsuale.

Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 21593 del 2005, tale procedura “non integra un concorso in senso tecnico, anche perché è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale“.

La Cassazione civile con ordinanza n. 4227 del 2017 ha ulteriormente precisato che “le procedure di selezione avviate dalle ASL non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL“.

La giurisdizione del Giudice ordinario

Un aspetto fondamentale emerso dalla pronuncia leccese riguarda la conferma della giurisdizione del Giudice ordinario per tutte le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sanitari. Come stabilito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 9281 del 2016, “tutte le relative controversie attinenti sia alle suindicate procedure di selezione sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato“.

La Cassazione civile con ordinanza n. 21060 del 2011 ha precisato che tale orientamento si fonda sul principio di concentrazione delle tutele, secondo cui “non può frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento“.

Il sindacato giurisdizionale limitato

La pronuncia del Tribunale di Lecce ha evidenziato come il sindacato giurisdizionale sulla scelta del direttore generale sia limitato al controllo di legittimità sull’osservanza delle procedure previste. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 2290 del 2014, tale controllo riguarda “che vi sia stata previa pubblicità del posto da ricoprire, che la commissione sia correttamente composta, che vi sia stata la valutazione di idoneità della commissione, e che la scelta sia avvenuta nell’ambito della rosa proposta“.

Il sindacato si estende anche alla motivazione, limitatamente all’osservanza dei criteri di correttezza e buona fede e del divieto di pratiche discriminatorie.

I requisiti di ammissione e le discipline equipollenti

Un profilo di particolare interesse emerso dalla pronuncia riguarda l’interpretazione dei requisiti di ammissione, con specifico riferimento alle discipline equipollenti. La decisione ha confermato che la neurologia riabilitativa è equipollente alla medicina fisica e riabilitazione ai fini dell’accesso al secondo livello dirigenziale, come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 30 gennaio 1998.

La certificazione delle casistiche

La pronuncia ha affrontato anche il tema della certificazione delle attività svolte e delle casistiche, come previsto dall’articolo 6 del D.P.R. n. 484 del 1997. Il Tribunale ha precisato che “le casistiche devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa“.

Nel caso specifico, la mancata certificazione secondo le modalità normativamente previste ha comportato la non valutazione dell’attività svolta dal candidato ricorrente.

La tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

La pronuncia ha confermato l’ammissibilità della tutela cautelare per il diritto al conferimento dell’incarico di dirigente medico di secondo livello, riconoscendo che dal ritardato soddisfacimento del diritto può derivare un pregiudizio altrimenti non riparabile.

Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la concessione del provvedimento cautelare richiede la valutazione di entrambi i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, e che il provvedimento deve essere negato qualora già ad un primo esame appaia non ravvisabile uno di essi.

Le modifiche normative successive

La Cassazione civile con ordinanza n. 5920 del 2008 ha chiarito che “le modifiche apportate al citato art. 15-ter dal d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012 non hanno modificato, ai fini che qui interessano, la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa“.

Anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 2940 del 2016 ha confermato che “la nomina del dirigente, per quanto presidiata ora da più marcate garanzie procedimentali e da un rafforzato onere motivazionale, rimane sempre affidata alla responsabilità manageriale del Direttore Generale e riposa su valutazioni di carattere fiduciario“.

Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Lecce conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie mantiene natura fiduciaria e non concorsuale, nonostante le successive modifiche normative volte a rafforzare le garanzie procedimentali.

La decisione evidenzia l’importanza del rigoroso rispetto dei requisiti di ammissione e delle modalità di certificazione delle attività svolte, elementi che costituiscono presupposti indefettibili per la partecipazione alla procedura selettiva.

Il sindacato giurisdizionale, pur limitato al controllo di legittimità, garantisce comunque la verifica dell’osservanza delle procedure previste e del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esercizio della discrezionalità datoriale.

La tutela cautelare si conferma strumento efficace per la protezione dei diritti dei candidati, purché sussistano i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, valutati con particolare rigore in considerazione della natura fiduciaria dell’incarico e della discrezionalità riconosciuta al direttore generale nella scelta finale.

Avv. Lucio G. Longo

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