Il peggioramento delle condizioni di salute dell’obbligato.
E’ noto che i provvedimenti emessi in sede di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono sempre emanati rebus sic stantibus, cioè in relazione a precisi fatti emersi nel corso del giudizio. Laddove, però, tale quadro fattuale subisca delle modifiche per il sopraggiungere di nuove circostanze, il legislatore offre al soggetto obbligato uno strumento per adeguare i provvedimenti emessi alla nuova situazione. In altri termini, l’assegno di mantenimento, sia per la moglie che per i figli, ha come ratio quella di dar luogo, quanto più possibile, ad un equilibrio, tra il diritto all’assegno e il diritto ad una vita dignitosa da parte del soggetto obbligato.
Orbene, il peggioramento delle condizioni di salute rappresenta una circostanza sopravvenuta per ridurre o eliminare l’assegno di divorzio e, tanto, si badi anche se tale circostanza sia avvenuta nel periodo di tempo intercorso tra la sentenza di primo grado e l’appello (cfr., Cass. ord. n. 174/2020). Naturalmente, tale grave stato di salute, da un lato, riduce la capacità economico-lavorativa, dall’altro, impone spese ingenti mediche, quindi diventa paradossale che rispetto alle patologie di cui soffre l’obbligato, quest’ultimo possa lavorare e produrre reddito sufficiente per versare l’assegno divorzile e vivere dignitosamente.
Alla luce di tali considerazioni, diventa necessario introdurre innanzi al Tribunale un ricorso per la revisione o eliminazione dell’assegno di divorzio. Nel corso del giudizio il soggetto obbligato potrà dimostrare tramite documentazione medica il peggioramento delle proprie condizioni di salute. Inoltre, si potrà chiedere la nomina, da parte del Tribunale, di un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per verificare lo stato di salute e, quindi, accertare le sopravvenute circostanze di salute.