incentivi per funzioni teniche

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: L’ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E I PRESUPPOSTI PER L’EROGAZIONE

La recente pronuncia del Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro – n. 2834/2023 offre un’analisi approfondita della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora sostituito dall’articolo 45 del nuovo Codice degli appalti), evidenziando i presupposti necessari per la loro erogazione e confermando l’esclusione del personale dirigenziale da tale beneficio.

L’esclusione del personale dirigenziale: ratio e fondamento normativo

Il Tribunale di Lecce ha ribadito con chiarezza che l’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 113 stabilisce espressamente che “il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale“. Tale esclusione trova la sua ratio nel principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo cui le funzioni tecniche eventualmente svolte dai dirigenti devono ritenersi già retribuite dal trattamento economico complessivo percepito. La decisione evidenzia come questa esclusione sia coerente con l’intera architettura normativa, considerando che l’articolo 113 prevede che “la corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti“. Permettere ai dirigenti di accertare la propria attività e autoliquidarsi il compenso comporterebbe evidenti profili di incompatibilità

I presupposti per l’erogazione degli incentivi

La giurisprudenza di legittimità e quella contabile hanno individuato una serie di presupposti cumulativi necessari per la legittima erogazione degli incentivi per funzioni tecniche. Come evidenziato dal Tribunale del lavoro di Venezia n. 99/2025, tali condizioni sono:

– l’adozione da parte dell’amministrazione di un apposito regolamento interno che costituisce condizione essenziale per il legittimo riparto delle risorse tra gli aventi diritto;

– la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

– l’assunzione dell’impegno di spesa a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto attraverso la costituzione di un apposito fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara;

– il rispetto del tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo per il singolo dipendente; – negli appalti di servizi e forniture, la nomina del direttore dell’esecuzione.

La necessità della procedura comparativa

Un aspetto di particolare rilevanza emerso dalla pronuncia leccese riguarda la necessità che gli incentivi siano correlati a contratti affidati mediante procedura comparativa. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, “il riferimento all’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi rende manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto“.

Il Tribunale del lavoro di Roma con sentenza n. 9492/2024 ha precisato che “solo in presenza di una procedura di gara o in generale una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dalla singola amministrazione“.

La costituzione del fondo e la copertura finanziaria

La preventiva costituzione del fondo rappresenta un elemento essenziale per l’erogazione degli incentivi. Come evidenziato dalla giurisprudenza, gli incentivi per funzioni tecniche “costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente” e devono essere previsti nel quadro economico dell’intervento.

Tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso una certa flessibilità, riconoscendo che “è ammessa la possibilità di integrare il quadro economico originariamente sprovvisto dell’apposito fondo mediante congrua motivazione che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico e del rispetto del principio costituzionale del buon andamento“.

La natura retributiva degli incentivi

Il Tribunale del lavoro di Napoli con sentenza n. 1226/2025 ha chiarito che “l’incentivo per funzioni tecniche ha natura retributiva e il diritto alla sua corresponsione sorge con l’approvazione del progetto dei lavori da svolgere, non essendo condizionato dall’adozione del provvedimento di liquidazione da parte del dirigente competente“.

Questa natura retributiva comporta che, una volta verificati tutti i presupposti normativi e regolamentari, il diritto all’incentivo sorge automaticamente, mentre gli adempimenti successivi incidono solo sull’esigibilità del credito e non sulla sua costituzione.

L’applicazione retroattiva del regolamento

Un profilo di particolare interesse riguarda la possibilità di applicazione retroattiva del regolamento interno alle prestazioni rese prima della sua adozione. Il Tribunale del lavoro di Potenza con sentenza n. 165/2025 ha stabilito che “la natura sostanzialmente contrattuale della disciplina che quantifica l’incentivo da corrispondere consente l’applicazione retroattiva del regolamento alle prestazioni rese prima della sua approvazione, senza ledere il principio di irretroattività delle fonti normative“.

L’arricchimento senza causa

Nel caso esaminato dal Tribunale di Lecce, la domanda di indennizzo ex articolo 2041 del codice civile è stata rigettata per difetto della prova dell’arricchimento senza causa del Comune, considerato che i lavori non erano stati eseguiti e la procedura era stata bloccata dalla giustizia amministrativa.

Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Lecce conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche richiede il rigoroso rispetto di tutti i presupposti normativi e regolamentari previsti. L’esclusione del personale dirigenziale appare coerente con i principi generali dell’ordinamento e con la struttura stessa della norma.

La decisione evidenzia inoltre l’importanza della corretta programmazione finanziaria e della necessaria correlazione tra incentivi e procedure competitive, elementi che garantiscono la trasparenza e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Come sottolineato dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 74/2023, “gli incentivi sono liquidabili solo per le funzioni tecniche tassativamente elencate dalla norma, in presenza di procedure di gara o competitive, e nel rispetto del principio di omnicomprensività della retribuzione, che rende la disciplina di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica“.

Avv. Lucio G. Longo

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