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SEGNALAZIONI NEGATIVE NEI SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA: L’OBBLIGO DI PREAVVISO E LA TUTELA CAUTELARE

La recente pronuncia del Tribunale di Lecce ex art. 700 c.p.c. offre un’importante occasione per analizzare i principi consolidati in materia di segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia, con particolare riferimento all’obbligo di preavviso previsto dalla normativa di settore e alle tutele cautelari esperibili dal soggetto segnalato.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina delle segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia trova il suo fondamento nell’articolo 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, che prescrive agli intermediari finanziari l’obbligo del preavviso al risparmiatore nel caso di segnalazione a una banca dati di informazioni negative per la prima volta.

Parallelamente, l’articolo 5, comma 6, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

La natura recettizia della comunicazione di preavviso

Un aspetto fondamentale della disciplina riguarda la natura giuridica della comunicazione di preavviso. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 14685 del 2017, “l’onere di preventivo avvertimento all’interessato circa l’imminente registrazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti in uno o più sistemi di informazione creditizia risulta assolto solo quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il domicilio del destinatario“.

La Suprema Corte ha precisato che detta comunicazione di preavviso integra una dichiarazione recettizia, la cui efficacia si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.

Il carattere necessario e propedeutico del preavviso

Il preavviso costituisce atto necessario e propedeutico per poter comunicare al SIC i dati relativi al ritardo nel pagamento o situazioni negative similari. La sua funzione è quella di consentire al soggetto interessato di regolarizzare la propria posizione debitoria prima che la segnalazione venga effettuata, evitando così il pregiudizio derivante dall’iscrizione nella banca dati.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l’obbligo di preavviso non ammette eccezioni e ha lo scopo di garantire la trasparenza delle banche dati creditizie, permettendo al segnalando di interloquire con l’istituto di credito circa la legittimità della segnalazione o di effettuare il pagamento per evitarla.

Gli oneri probatori dell’intermediario segnalante

Un profilo di particolare rilevanza riguarda la distribuzione degli oneri probatori. A fronte degli obblighi di preavviso previsti dalla normativa, l’intermediario segnalante ha l’obbligo di fornire prova che le comunicazioni siano state inviate e che siano giunte a conoscenza del destinatario.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Lecce, l’intermediario non ha fornito alcuna prova che le asserite comunicazioni fossero mai state inviate e che fossero giunte a conoscenza del ricorrente, mancando qualsiasi valido riscontro sul punto. Tale circostanza ha portato il giudice a ritenere illegittimamente effettuata la segnalazione negativa sui SIC.

La legittimazione passiva del gestore della banca dati

La pronuncia leccese ha affrontato anche il profilo della legittimazione passiva nelle controversie relative alle segnalazioni illegittime. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo a CRIF S.p.a. nella qualità di gestore della banca dati SIC, come tale competente ad apportare sulla medesima ogni variazione sostanziale delle informazioni ivi contenute.

Tuttavia, il Tribunale ha precisato la distinzione tra la competenza tecnica del gestore per la cancellazione delle segnalazioni e l’attribuibilità esclusiva all’intermediario finanziario della responsabilità per la illegittima segnalazione.

Il pregiudizio derivante dall’illegittima segnalazione

Il Tribunale ha riconosciuto che l’illegittima segnalazione negativa determina pregiudizio al soggetto interessato tanto in relazione alla compromissione delle sue possibilità di accesso al credito, quanto in ordine alla lesione del suo diritto alla riservatezza, all’onore ed alla reputazione.

Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata, che riconosce la sussistenza di un danno derivante dall’illegittima segnalazione, pur richiedendo una specifica prova del pregiudizio subito e non ammettendo automatismi risarcitori.

Le tutele cautelari esperibili

La pronuncia in esame dimostra l’efficacia della tutela cautelare ex articolo 700 del codice di procedura civile nelle controversie relative alle segnalazioni illegittime. Il ricorrente ha ottenuto un’ordinanza che ha imposto alla banca la dichiarazione di illegittimità della segnalazione e al gestore della banca dati la cancellazione delle informazioni negative.

I presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare sono stati individuati nel fumus boni juris, rappresentato dalla violazione dell’obbligo di preavviso, e nel periculum in mora, costituito dal pregiudizio derivante dalla permanenza della segnalazione illegittima.

Considerazioni conclusive

La pronuncia del Tribunale di Lecce conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il rispetto dell’obbligo di preavviso costituisce presupposto indefettibile per la legittimità delle segnalazioni negative nei sistemi di informazione creditizia.

L’approccio rigoroso nell’interpretazione della normativa di settore riflette l’esigenza di bilanciare le legittime esigenze informative degli operatori del credito con la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti segnalati, garantendo il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge.

La decisione evidenzia inoltre l’importanza di una corretta gestione degli adempimenti informativi da parte degli intermediari finanziari, che devono essere in grado di dimostrare l’effettivo assolvimento degli obblighi di preavviso per evitare le conseguenze derivanti dall’illegittimità delle segnalazioni effettuate.

Avv. Francesco Longo

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