Lesioni personali: il perimetro applicativo dell’art. 585, co. 2, c.p.

Con sentenza del 26 settembre 2023, n. 45868, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata, nuovamente, sul concetto di arma impropria ai fini dell’aggravante preveduta dal primo capoverso dell’art. 585 c.p. 

I Giudici di Piazza Cavour, sul solco di un orientamento pressoché consolidato, hanno stabilito che il porto di un oggetto non destinato all’offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo, di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un’arma impropria. 

Di conseguenza, un qualsiasi oggetto comune, che in una certa situazione possa essere utilizzato per l’offesa alla persona, è astrattamente qualificabile come arma ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 585, co. 2, c.p. 

Gli esempi, in tal senso, destano non poche perplessità in relazione all’estensione del perimetro applicativo della norma. 

La Suprema Corte, infatti, ha inteso far rientrare nel concetto di arma impropria persino uno smartphone, adoperato allo scopo di percuotere la vittima del resto di lesioni personali (Cass. Pen., Sez. V, 30/11/2022, n. 7385).

Avv. Giulio Errico

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