Risarcimento del terzo trasportato

Il risarcimento del terzo trasportato

Normativa e giurisprudenza

Il risarcimento del terzo trasportato trova il suo fondamento giuridico nell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni,il quale prevede uno specifico meccanismo risarcitorio per il terzo trasportato, che può agire in via diretta verso l’impresa assicuratrice del vettore, la quale procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale di legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.

Com’è noto, tale norma costituisce una previsione normativa di favore che ha lo scopo di agevolare il trasportato vittima di sinistro stradale: da una parte, viene individuato un debitore certo e facilmente individuabile (la Compagnia assicuratrice del vettore); dall’altra, viene ridotto ulteriormente l’onere probatorio rispetto alle altre azioni, essendo sufficiente provare di essere stato trasportato, la natura e l’entità dei danni patiti. A tanto aggiungasi l’impossibilità per la compagnia assicuratrice di eccepire la responsabilità di altro conducente.

La Giurisprudenza

In merito, di recente, le Sezioni Unite, con sentenza n. 35318/2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “L’azione diretta prevista dall’art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

Continua il Supremo Collegio: “…la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.

Naturale corollario del principio testé enunciato è che la norma in questione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato oppure risulti privo di copertura assicurativa: in tali casi, ricorre comunque la duplicità degli enti assicurativi, in quanto interviene quello designato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che consente l’operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa e, così, l’operatività del meccanismo di maggior tutela per il trasportato (ex multix, Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 16477, in Foro it., 2017, I, 111; Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14255, in Mass. Giust. civ., 2020).

Ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio in caso di veicolo non identificato, per il quale intervenire il Fondo di garanzia, la giurisprudenza è unanime nel sostenere che gli indizi possono essere forniti anche tramite tracce ambientali o dichiarazioni orali (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24449, in Arch. giur. circ., 2006, 839; Trib. Pordenone 8 marzo 2018, n. 230, in DeJure).

Torna in alto
Torna su