Invalidità

Il mancato riconoscimento dei benefici pensionistici

Istanza per accertamento tecnico preventivo

Quando si presenta domanda per invalidità civile a causa di patologie che non permettono di compiere gli atti di vita quotidiani, l’INPS nomina una Commissione medica che dovrà valutare lo stato di salute del richiedente e, quindi, decidere se assegnare o meno i benefici previsti dalla legge.

Può accadere, però, che la Commissione nominata riconosca solo in parte la richiesta invalidità, senza riconoscere gli ulteriori benefici quale, ad esempio, l’indennità di accompagnamento.

In questo caso il richiedente, può depositare ricorso in autotutela nel portale per i ricorsi di INPS o, qualora sul verbale della Commissione medica notificato venga indicato espressamente di: “…presentare ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla dati di ricevimento di questa comunicazione…”, il richiedente può rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria, entro il termine di sei mesi.

In quest’ultimo caso, sarà necessario introdurre presso il Tribunale del Lavoro competente istanza per accertamento tecnico preventivo, con la quale, richiedere che siano valutate da un Consulente nominato dal Tribunale l’esistenza o meno dei requisiti per ottenere i benefici pensionistici richiesti.

Il Giudice del Lavoro, qualora valuti la sussistenza dei presupposti di legge, provvederà a nominare un Consulente che, una volta visitato il paziente, depositerà una relazione con la quale risponderà ai quesiti posti dal Giudice e, quindi, riconoscerà o meno l’esistenza delle patologie e, quindi, anche i conseguenti benefici pensionistici.

Una volta depositata la relazione il Giudice, deciderà con decreto, se omologare le risultanze della perizia e, quindi, riconoscere definitivamente i benefici richiesti.

Avv. Francesco Longo

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