Modalità, tempistica e benefici
Allorquando il Tribunale Ecclesiastico dichiara la nullità del matrimonio tra le parti, le stesse possono, anche separatamente, chiedere, con ricorso alla Corte d’Appello competente, che la delibazione della sentenza sentenza ecclesiastica, ottenendo quindi, senza necessità di affrontare il giudizio di divorzio, la dichiarazione di efficacia dello stessa nello Stato Italiano.
Modalità
Perché ci possa essere la delibazione è necessario che la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico non si stata impugnata davanti al Tribunale di Appello o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, diventando così esecutiva alla luce del Motu proprio Mitex Iudex Dominus Iesus, con il quale Papa Francesco, tramite i nuovi canoni 1679 e 1680, ha decretato l’abolizione della doppia sentenza conforme.
Successivamente, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, dichiarerà l’esecutività della sopra menzionata sentenza canonica e, successivamente, si potrà procedere con il ricorso per la delibazione.
Sussistendo, quindi, tutti i presupposti di legge, le parti possono chiedere alla Corte d’Appello competente di ottenere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 n. 2 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato e reso esecutivo dalla L. 25.03.1985, n. 121, la dichiarazione di efficacia in Italia della suindicata sentenza di nullità del loro matrimonio.
Tempistica
Per quanto riguarda, invece, la tempistica, il procedimento di delibazione, soprattutto ove la richiesta sia congiunta, è molto più veloce rispetto al classico procedimento per il divorzio. Tale procedimento potrà essere facilitato, se le parti decidono di depositare un ricorso congiunto. Tuttavia, la delibazione, come detto, potrà essere richiesta anche da sola uno dei coniugi.
Benefici
La delibazione della sentenza ecclesiastica comporterà che i coniugi verrano dichiarati, dall’Ufficiale dello Stato Civile della città ove è stato contratto il matrimonio, nubili e non divorziati. Con l’ulteriore beneficio di poter contrarre nuovamente il matrimonio religioso.