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Responsabilità da cose in custodia: quando il concorso di colpa del danneggiato riduce il risarcimento

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma n. 4172/2025 offre un’importante occasione per analizzare i principi consolidati in materia di responsabilità civile da cose in custodia, con particolare riferimento all’applicazione dell’articolo 2051 del codice civile e al concorso di colpa del danneggiato ex articolo 1227 del codice civile.

La natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo che la responsabilità per danni da cose in custodia ha natura oggettiva e non presunta. Come ribadito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 32548 del 14 dicembre 2024, “la responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito“.

Questo principio comporta una precisa ripartizione degli oneri probatori: il danneggiato deve dimostrare esclusivamente il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso, mentre il custode può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito. Non rileva, quindi, la diligenza o meno del custode, né la natura intrinsecamente pericolosa della cosa.

Il caso fortuito e la condotta del danneggiato

Il caso fortuito, quale causa di esonero dalla responsabilità del custode, può manifestarsi in diverse forme. La Cassazione civile con ordinanza n. 15355 del 9 giugno 2025 ha precisato che “la prova liberatoria che il custode è onerato di fornire non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto fortuito in senso stretto o di un atto del danneggiato o del terzo che si pone in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi come causa esclusiva di tale evento“.

Particolare rilevanza assume la condotta del danneggiato, che può assumere efficacia causale esclusiva o concorrente. Nel primo caso, si configura il caso fortuito che esclude completamente la responsabilità del custode; nel secondo, opera il meccanismo del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., che comporta una riduzione proporzionale del risarcimento.

Il dovere di ragionevole cautela

Un aspetto fondamentale della valutazione della condotta del danneggiato è rappresentato dal dovere generale di ragionevole cautela, che la giurisprudenza riconduce al principio di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Costituzione. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 15244 del 7 giugno 2025, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo“.

La valutazione delle prove contrastanti

Un profilo di particolare interesse emerso dalla pronuncia romana riguarda la gestione delle prove testimoniali contrastanti. Il principio consolidato stabilisce che quando il giudice di merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali, l’insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova.

Nel caso della responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché l’onere di provare il caso fortuito grava sul custode, su questi ricade l’eventuale contrasto delle dichiarazioni testimoniali che non consenta di accertare con certezza le circostanze liberatorie.

Il concorso di colpa nella pratica giurisprudenziale

La pronuncia in esame offre un esempio paradigmatico di applicazione del concorso di colpa. La Corte ha riconosciuto la responsabilità del custode per la presenza di un cavo d’acciaio posto a pochi centimetri dal suolo in un passaggio teatrale, non adeguatamente segnalato né illuminato. Tuttavia, ha contestualmente rilevato una condotta colposa del danneggiato, consistente nel non aver prestato l’adeguata cautela nell’attraversare un passaggio poco illuminato, pur essendo un professionista abituato a muoversi tra le scenografie.

Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 8038 del 26 marzo 2025, “per interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, è sufficiente la condotta del soggetto danneggiato che sia oggettivamente colposa, in base ad una valutazione di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità“.

La valutazione ha portato a riconoscere un concorso di colpa del 50%, con conseguente riduzione del risarcimento nella stessa misura. Questo approccio riflette l’orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di autoresponsabilità, richiedendo a ciascun soggetto di adottare le cautele ragionevolmente esigibili in relazione alle circostanze concrete.

La liquidazione del danno

Sul piano risarcitorio, la pronuncia conferma l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico e non patrimoniale, con l’applicazione del massimo incremento per la sofferenza soggettiva in considerazione della configurabilità del reato di lesioni personali colpose. La Corte ha precisato che la personalizzazione del danno oltre i parametri tabellari è possibile solo in presenza di circostanze eccezionali non già considerate nell’elaborazione astratta delle tabelle, principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità

Considerazioni conclusive

La decisione analizzata conferma l’evoluzione della giurisprudenza verso un approccio equilibrato nella valutazione della responsabilità da cose in custodia, che da un lato mantiene la natura oggettiva della responsabilità del custode, dall’altro valorizza il principio di autoresponsabilità attraverso l’applicazione rigorosa del concorso di colpa.

Come sottolineato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 1902 del 27 gennaio 2025, “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso e, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, non deve necessariamente essere autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia oggettivamente colposa“.

Questo orientamento riflette una concezione moderna della responsabilità civile, che non si limita a una mera imputazione oggettiva del danno, ma tiene conto della complessità delle dinamiche causali e della necessità di bilanciare le diverse posizioni soggettive coinvolte nell’evento dannoso.

La pronuncia offre, inoltre, utili indicazioni operative per i professionisti del diritto, evidenziando l’importanza di una ricostruzione accurata della dinamica dell’evento e della valutazione critica delle prove testimoniali, elementi decisivi per l’esito del giudizio di responsabilità.

Avv. Francesco Longo

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