Riforma Cartabia: la costituzione di parte civile
Con sentenza n. 38481 del 21 settembre 2023 (udienza del 25 maggio 2023), le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sui requisiti per la costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia.
In particolare, hanno osservato che: «la modifica dell’art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p., ad opera della cd. riforma Cartabia, non può restare indifferente ai fini della spiegazione del significato del nuovo comma 1-bis dell’art. 573 al quale offre, invece, un necessario completamento, ed assume, anzi, un rilievo decisivo proprio agli effetti della risoluzione del contrasto giurisprudenziale su cui le Sezioni Unite sono chiamate ad intervenire».
Per questa ragione, ha spiegato il Supremo Consesso, «se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l’art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d’imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina».
Di conseguenza, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che per l’atto di costituzione di parte civile post d.lgs. n. 150/2022 «sarà necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile, come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questa Corte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa»