Mutuo fondiario: la nullità della clausola riguardante la decadenza dal beneficio del termine
L’art. 1186 c.c. così statuisce, “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Trattasi di ipotesi tassative, al di fuori delle quali il creditore non può invocare la decadenza del termine stabilito a favore del debitore (Cass., 22.12.1959, n. 3576).
In altri termini, lo stato di insolvenza che, a norma dell’art. 1186 c.c., faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, è costituito da una situazione di insolvenza, sia pure temporanea, in cui il debitore venga a trovarsi, e che rende verosimile l’impossibilità di quest’ultimo di far fronte ai propri impegni (Cass., n. 12126/2008).
In tema di mutuo fondiario e, quindi, dell’operatività della decadenza del beneficio del termine, l’interruzione di pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall’art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l’insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore (Cass., n. 23039/2016).
Come, infatti, statuito dalla Suprema Corte, il mero inadempimento di un’obbligazione non può, di per sé, dimostrare lo stato d’insolvenza, né il ritardo del pagamento di alcune rate è sufficiente a giustificare la decadenza del debitore dal beneficio del termine previsto dall’art. 1186 c.c.. Né il mero inadempimento di un’obbligazione dimostra una situazione di dissesto economico tale da impedire al debitore di far fronte ai propri impegni. Pertanto, avuto riguardo alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non è dimostrativo di uno stato di insolvenza rilevante ai sensi dell’art. 1186 c.c. (Cass., n. 24330/2011).
A tanto aggiungasi che, in ogni caso, la decadenza del debitore dal beneficio del termine non consegue automaticamente alla sopravvenuta insolvenza del debitore, occorrendo, invece, perché si verifichi, che il creditore ne richieda l’immediato adempimento.
Tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio, che determina l’effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cass, n. 5371/1989).
L’art. 1186 c.c. è, inoltre, considerato norma imperativa che, in quanto tale, non può essere derogata dalle parti. Pertanto, le clausole con le quali le parti concordano (come nel caso di specie) la decadenza del beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento di una sola rata sono da considerarsi nulle per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., non essendo consentita alcuna deroga all’art. 1186 c.c..
Tale ultima disposizione, in altri termini, non consente la deroga della sua possibile applicazione ad ipotesi diverse da quelle lì contemplate dell’insolvenza ovvero della perdita della garanzia ovvero della mancata prestazione della garanzia (Cass., 11.11.2006, n. 23093).