Il contratto di mutuo e compravendita: collegamento negoziale

Cosa accade se si sottoscrive contestualmente un contratto di mutuo collegato negozialmente ad un contratto di compravendita?

Nel caso de quo, Mevio e Caia stipulavano con la società Gamma S.r.l. un contratto di compravendita per l’acquisto di una cucina componibile al prezzo di 15.000,00 euro. I due coniugi sottoscrivevano contestualmente un contratto di mutuo con la Banca Beta, collegato al contratto di compravendita. In tale atto di mutuo veniva espressamente individuata la cucina componibile acquistata dalla società Gamma S.r.l. ed era prevista l’erogazione della somma pattuita direttamente a favore della venditrice, a fronte della vendita e della consegna del bene compravenduto. Trascorso il termine ultimo per la consegna, il rappresentante legale della società Gamma S.r.l., non consegnava la cucina. Nonostante ciò, la Banca Beta provvedeva comunque al versamento della somma in favore della venditrice.

L’esame del caso

Si deve, preliminarmente, valutare se il contratto di mutuo stipulato dai coniugi con la Banca Beta si considerabile quale mutuo di scopo. Tanto, in virtù del legame funzionale con il contratto di compravendita stipulato tra gli stessi e la società Gamma S.r.l.. Qualora, infatti, si dovesse riscontrare l’esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti, in virtù del principio del simul stabunt simul candent, i compratori potranno eccepire al mutuante l’inadempimento del venditore.

L’istituto del collegamento negoziale è un meccanismo espressione dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.. Tale istituto si ha quando le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato attraverso una pluralità di contratti collegati tra loro.

In particolare, la figura del mutuo di scopo è rappresentata dal collegamento negoziale tra il contratto di vendita ed il contratto di mutuo espressamente finalizzato all’acquisto del bene oggetto del primo contratto. Perché possa dirsi esistente il mutuo di scopo deve avere due requisiti. Il primo oggettivo (se entrambi i contratti mirano a realizzare un assetto di interessi unitario). Il secondo soggettivo (la consapevolezza di tutte le parti del collegamento del contratto di finanziamento all’acquisto del bene oggetto della compravendita).

Cosa dice la Cassazione?

Anche il Supremo Collegio ha definito la figura del mutuo di scopo: “Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cassazione civile sez. II, 29/09/2020, n.20552).

Nel caso di specie sono rinvenibili i presupposti del collegamento negoziale e, quindi, del mutuo di scopo per due motivi.

1) il mutuo era destinato esclusivamente a finanziare l’acquisto della cucina componibile oggetto della compravendita tra i coniugi e la società Gamma s.r.l..

2) in tale atto di finanziamento veniva espressamente individuata la cucina componibile acquistata dalla società Gamma S.r.l. e si prevedeva l’erogazione della somma pattuita direttamente a favore della venditrice, a fronte della vendita e della consegna del bene compravenduto.

In conclusione, Tizio e Caia potranno agire nei confronti della società Gamma S.r.l. e della Banca Beta al fine di ottenere la risoluzione di entrambi i contratti avvinti da collegamento negoziale.

Infatti, la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore comporterà il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo. Il mutuante sarà conseguentemente legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata direttamente ed esclusivamente al venditore.

Avv. Francesco Longo

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