Il D.Lgs. n. 10.10.2022, n. 150, conv. con modif. in L. 30.12.2022, n. 199, ha apportato alcune modifiche all’istituto disciplinato dagli artt. 444 e ss. del c.p.p. Il legislatore della Riforma, nel tentativo di incentivare l’accesso ai procedimenti alternativi, ha “ritoccato” il patteggiamento, lasciando tuttavia inalterati i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al rito.
Le principali novità possono essere così riassunte.
Art. 444 c.p.p. – È stata introdotta la possibilità per il pubblico ministero e l’imputato di accordarsi sulle pene accessorie. Le parti potranno domandare al giudice di applicare le pene accessorie per una durata determinata, oppure di non applicarle. L’accordo tra le parti è stato esteso anche alle ipotesi di confisca facoltativa. L’imputato e il pubblico ministero potranno chiedere al giudice persino di escludere l’applicazione della misura di sicurezza, tanto nell’ipotesi di patteggiamento minus, che in quella di patteggiamento maius.
Art. 445 c.p.p. – È stata estesa l’inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi extrapenali. Essa non potrà essere utilizzata «ai fini di prova» nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi (compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile). Nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento potrà essere equiparata ad una sentenza di condanna solo nell’ipotesi in cui ciò sia espressamente stabilito da una disposizione di legge penale.
Art. 446 c.p.p. – A seguito dell’instaurazione del giudizio immediato, per l’imputato che si veda rigettata la richiesta di abbreviato condizionato resterà, ora, impregiudicata la possibilità di accedere al patteggiamento.
Art. 447 c.p.p. – Prima dell’udienza fissata dal giudice per valutare se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento proposta nella fase delle indagini preliminari, l’indagato dovrà essere informato della possibilità, stabilita dal nuovo art. 129-bis c.p.p., di rivolgersi al Centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.
Art. 448 c.p.p. – Nelle ipotesi di patteggiamento di pena sostitutiva ex art. 53, L 24.11.1981 n. 689, il giudice potrà sospendere il processo e fissare una apposita udienza (non oltre sessanta giorni) per valutare se ricorrono i presupposti per emettere il provvedimento; nel frattempo potrà acquisire ogni informazioni utile ai fini della decisione dall’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente e dalla polizia giudiziaria.