La cancellazione dei propri dati personali dal CRIF
CRIF S.p.A. è il gestore di un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti al fine di valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni, inviate da banche e finanziarie ed accessibili ai medesimi enti, riguardanti l’andamento dei singoli rapporti di credito. CRIF rientra nella categoria delle c.d. “centrali rischi” che trovano la propria legittimazione nelle norme che individuano gli obiettivi generali che le autorità creditizie possono perseguire sulla base dell’art. 5 del TUB ed una base più puntuale nei loro poteri di vigilanza regolamentare e, segnatamente, nel potere di tali autorità di emanare disposizioni “per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni” (art. 53, primo comma, lettera b), del già richiamato TUB).
I presupposti dell’iscrizione e le modalità di conservazione dei dati sono disciplinati dal “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” entrato in vigore il 01.01.2005 (G.U. 300 del 23.12.04), la cui efficacia discende dal d. lgs. 196/03 (c.d. legge sulla privacy) che detta i principi generali in materia di dati personali e rinvia (art. 117), con riferimento al settore “centrali rischi”, ai codici deontologici di settore.
In particolare, l’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia (applicabile al CRIF) dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.
Inoltre, l’art. 125, comma 3, TUB (applicabile anche alla Centrate Rischi della Banca d’Italia) prevede che “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”; infine la Circolare 139/1993 della Banca d’Italia (come aggiornata il 29.4.2011), prescrive che “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”.
Dette informative risultano essenziali in quanto sono espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e rispondono all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo. Il rispetto di tali doveri da parte degli operatori del sistema creditizio appare ancor più esigibile nella situazione attuale caratterizzata dalla grave crisi collegata alla necessità di tutelare la salute pubblica e della oggettiva impossibilità di alcuni operatori economici (tra cui il ricorrente) di esercitare i diritti costituzionalmente tutelati (artt. 3, 30, 32, 41, 42 Cost.)
Ciò premesso, è da dirsi che, alla luce del dato normativo, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba, a pena di illegittimità della segnalazione, preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
L’indicazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie CRIF è, quindi, illegittima se non preceduta dalla comunicazione circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato (art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie). Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, infatti, l’Istituto di credito è tenuto a notiziare l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati nel registro Crif (Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).
Tale preavviso deve essere, peraltro, specifico e puntuale in modo da consentire al cliente, attraverso il tempestivo pagamento del debito, di evitare conseguenze pregiudizievoli. Da quanto premesso ne consegue che, qualora l’istituto di credito non abbia provveduto alla suindicata comunicazione o non sia grado di provarne la ricezione da parte del cliente, la segnalazione alla CRIF è da considerarsi illegittima e deve disporsene la cancellazione (cfr. Tribunale Firenze n. 2304/2016; vedi anche Tribunale Paola, ordinanza del 9 marzo 2018).