Sinistro in discesa dall’autobus: diritto al risarcimento

Mevio acquistava il biglietto di viaggio del trasporto pubblico comunale e saliva a bordo dell’autobus di proprietà della società titolare della gestione del servizio, Beta S.r.l.. Arrivato a destinazione, mentre Mevio scendeva dall’autobus in sosta, il conducente del mezzo riprendeva improvvisamente la marcia senza attendere che il passeggero fosse completamente sceso. A causa dell’improvvisa manovra, Mevio cadeva al suolo, scivolando dai gradini in corrispondenza delle porte d’uscita dell’autobus. A seguito delle lesioni riportate dopo l’incidente, Mevio veniva trasportato al vicino ospedale, ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico, con lesioni guaribili in 30 giorni.

Nel caso di specie occorre verificare se, trovando applicazione la normativa del contratto di trasporto di persone di cui all’art. 1681 c.c.. Le responsabilità sancite per il vettore valgano non solo nella fase del trasporto in senso stretto, ma anche nelle fasi preparatorie o connesse al trasporto stesso, quali le fermate e le soste del mezzo ovvero la salita o la discesa del trasportato dal mezzo. 

L’articolo prevede: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito”.

Quindi, ai sensi dell’art. 1681 c.c., accanto all’obbligazione principale e tipica del trasferimento delle persone, il vettore deve altresì garantire l’incolumità e la sicurezza del viaggiatore stesso. In particolare, il primo comma dell’art. 1681 c.c., nel quale si delinea una presunzione di responsabilità colposa a carico del vettore per il sinistro che colpisca il viaggiatore durante il trasporto. 

La sua responsabilità è esclusa solo nell’ipotesi in cui provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Di fondamentale importanza è sottolineare che la disposizione normativa in questione utilizza locuzioni generali (quali “esecuzioni del trasporto” o “durante il viaggio”) le quali permettono di estendere le obbligazioni del vettore al servizio di trasporto “per intero”.

Al riguardo la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.” (Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, n.9593; Cassazione civile sez. III, 05/11/2001, n.13635).

Deve ritenersi, quindi, dimostrata da parte di Mevio la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso e il trasporto, essendo egli caduto nella fase di discesa dall’autobus e a causa della ripartenza improvvisa del mezzo. Né può addebitarsi la responsabilità dell’evento dannoso ad una condotta imprudente di Mevio. Infatti, grava sulla società Beta S.r.l., l’onere della prova liberatoria della presunzione di responsabilità colposa di cui all’art. 1681 c.c., dovendo dimostrare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.

Si può, quindi, confermare la piena la fondatezza della pretesa risarcitoria di Mevio nei confronti della società Beta S.r.l., la quale deve ritenersi responsabile per i danni allo stesso cagionati durante l’esecuzione del servizio di trasporto.

Avv. Francesco Longo

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