Addebito in sede di separazione giudiziale dei coniugi: l’infedeltà coniugale.

Quando i coniugi si separano, non poche volte, capita che uno attribuisca all’altro la colpa della rottura del matrimonio, in altre parole, gli “addebita” la separazione. In tal caso, il coniuge si rivolge al Giudice per chiedere la pronuncia di addebito, che può avvenire solo allorché sia accertata la sussistenza della violazione dei doveri coniugali  e venga dimostrato che la crisi sia nata proprio a causa di tale lesione.

Una delle violazioni dei doveri coniugali che comportano l’addebito e che ricorre spesso nelle aule giudiziarie è l’infedeltà. Può sembrare che tale violazione possa essere considerata, in re ipsa, come motivo di addebito. 

In realtà, così non è, come chiarito dalla Suprema Corte: “per l’addebitabilità della separazione, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell’uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell’altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale.” (Cass. n. 14162/2001) ed ancora: “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione” (Cass. n. 279/2000).

Tale nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi coniugale, è da ricercarsi mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass., 9 giugno 2000, n. 7859; Cass., 18 settembre 2003, n. 13747; Cass., 12 aprile 2006). 

Quindi alcuna valenza può avere l’infedeltà quando il matrimonio era solo di facciata: “In tema di separazione dei coniugi il presunto tradimento non assume alcuna rilevanza ai fini dell’addebito della stessa, laddove risulti intervenuto a situazione ormai compromessa” (Trib. Genova Sez. IV, 29.03.2012).

L’onere probatorio

Importante, anche, tenere ben presente su chi grava l’onere di provare la violazione dell’obbligo di fedeltà o di qualunque altro obbligo che un coniuge ritenga violato dall’altro. Anche sul punto il chiarimento della Cassazione è inequivocabile: “Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. civ. Sez. I, 14.02.2012, n. 2059).

Avv. Lucio G. Longo

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