A seguito di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo solo dopo l’apposizione della dichiarazione di esecutorietà da parte del Giudice della fase monitoria (c.d. decreto di esecutorietà).
In tal caso, l’art. 654, secondo comma, c.p.c. dispensa il creditore da una seconda notifica del decreto in quanto l’intimato è parimenti tutelato dalla previsione della notifica del precetto nel quale, a pena di nullità, dovrà farsi menzione sia del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà sia dell’apposizione della formula esecutiva: tale previsione sostituisce a pieno titolo la notificazione del titolo privo del carattere dell’esecutività (cfr., Cass. Civ, Sez. 3, 30.05.2007, n. 12731; Cass., 839/2007).
Ne consegue che la mancata menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà comporta la nullità dell’atto di intimazione per effetto del combinato disposto degli artt. 479, 480 e 654 c.p.c. (ex multis, Cass., sent. n. 24226/2019 e Cass., 30.05.2007, n. 12731).
Tali adempimenti, infatti, sono necessari per salvaguardare la conoscenza del diritto e del titolo in forza del quale s’intende procedere con l’esecuzione e, di conseguenza, garantire in modo adeguato il diritto di difesa del debitore.
Trattasi di nullità rilevabile d’ufficio dal Giudice dell’esecuzione in ogni stato e grado del giudizio, senza quindi che, a tal fine, occorra una specifica eccezione in tal senso.
È noto, infatti, che la rilevabilità d’ufficio della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva costituisce principio ribadito più volte dalla giurisprudenza (da ultimo, ordinanza Tribunale di Potenza del 17 luglio 2018) che, a tal riguardo, ha statuito che il Giudice dell’Esecuzione, laddove rilevi la nullità degli atti esecutivi, debba dichiarare l’improseguibilità della procedura, perfino a prescindere dall’opposizione dell’esecutato.
Il Giudice, infatti, ha un ruolo di controllo sull’esistenza delle condizioni dell’azione esecutiva dovendo verificare, non solo, che un valido titolo esista sia nel momento in cui la procedura sia stata instaurata sia che esso permanga durante tutto il corso del suo svolgimento fino alla sua definizione, ma anche di ogni altro atto della procedura (tra cui, quindi, l’atto di precetto e l’atto di pignoramento).
La Cassazione
Sul punto la Cassazione: “… Rientra, invero, di certo nei poteri ufficiosi del giudice dell’esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell’azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza – anche sopravvenuta – dei quali quest’ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione (così definite le ipotesi di chiusura anticipata già da Cass., ord. 10 maggio 2016, n. 9501). Un rilievo ufficioso è stato già riconosciuto legittimo quanto alla titolarità in capo al debitore del diritto reale oggetto di pignoramento (Cass. 26 maggio 2014, n. 11638; Cass. 3 aprile 2015, n. 6833); ma l’ufficiosità del rilievo di quelle condizioni e di quei presupposti va ribadita in generale, in funzione della particolare struttura del processo esecutivo, in cui l’istituzionale carenza di contraddittorio in senso tecnico per l’assenza di controversie in punto di diritto (salvi gli incidenti – o parentesi – cognitivi costituiti soprattutto dalle opposizioni), in uno alla altrettanto istituzionale soggezione processuale di uno dei due soggetti necessari – e cioè del debitore – all’altro, cui è riconosciuto il potere di impulso e cioè al creditore, devono allora essere compensate da una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione. Tale accentuato ruolo di controllo del giudice dell’esecuzione è funzionale almeno al superiore interesse della regolarità delle operazioni dell’ufficio giurisdizionale, dal quale gli estranei sollecitati a coinvolgersi nel processo – come i potenziali aggiudicatari, peraltro indispensabili affinché l’espropriazione si completi con la liquidazione del bene del debitore al fine del soddisfacimento almeno parziale dei crediti azionati – devono potersi attendere affidabilità ed attendibilità, sia per un’opzione ricostruttiva di valenza assiologica assoluta che per la convenienza anche esclusivamente utilitaristica di garantire la massima funzionalità possibile del meccanismo in sé considerato. Precisato peraltro che non gli incombe certo la risoluzione di alcuna controversia o l’espletamento di indagini particolari, proprie le une e le altre del giudizio di cognizione a parti contrapposte, è pertanto doveroso per il giudice rilevare, quando essa risulti ictu oculi, la carenza radicale di quelle condizioni dell’azione o presupposti processuali …” (Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043).
Avv. Francesco Longo